LO STATUTO
1. Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata Le bloomers Club, con sede in Torino, via Madama Cristina 11 con durata illimitata. L’Associazione ha per fini l’aggregazione tra donne, la promozione sociale, artistica e professionale delle sue socie, nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione, dell’arte, della formazione professionale, dell’attività e del benessere fisico, della promozione di servizi rivolti alla persona.
2. Finalità
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche, esclusivamente in favore degli associati e dei propri tesserati. Organizza viaggi a scopo culturale artistico, promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale e amatoriale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione. Organizza corsi di ginnastica, yoga e altre discipline orientali, nonché trattamenti di benessere e termali e la pratica sociale di attività sportive, sempre ad esclusivo beneficio degli associati e dei tesserati.
3. Attività
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
4. Uso del marchio
L’associazione è denominata “Le bloomers Club” in virtù di concessione deI marchio registrato il 24/07/2013 di proprietà di Patrizia Varetto, con contratto in data odierna. L’ Associazione “Le bloomers Club” ha la possibilità di utilizzo del marchio e del nome, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo e per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. Finanziamenti
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Attività commerciali
L’Associazione potrà, esclusivamente in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
7. Soci Fondatori
Fanno parte dell’Associazione in qualità di Soci Fondatori e, quindi, con diritto di voto e di assemblea da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto, le socie fondatrici quali risultanti dall’atto costitutivo. I soci fondatori si impegnano a prestare la loro opera con continuità nelle attività dell’Associazione, nessuna esclusa e sono esentati dal pagamento della quota sociale. La qualità di socio verrà meno per recesso o per esclusione. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
8. Soci Effettivi
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi tutte le persone di sesso femminile interessate agli scopi e alle finalità dell'Associazione stessa. Tali persone dovranno richiedere la tessera dell'Associazione e pagheranno la quota annua deliberata dall'Assemblea. I soci effettivi possono partecipare a tutte le attività e iniziative dell'Associazione, beneficiare delle facilitazioni e promozioni economiche e di altra natura. I soci effettivi partecipano con diritto di voto alle Assemblee. La qualità di socio effettivo verrà meno, senza bisogno di espressa manifestazione di volontà, allo spirare del periodo di scadenza della quota associativa.
9. Obblighi dei Soci
L’adesione si manifesta mediante il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo che dovrà deliberarne l’adesione. La quota e/o il/i contributo/i associativo/i sono sempre intrasmissibili. L’adesione obbliga il socio all’osservanza delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità dichiarate.
10. Esclusione e recesso
L'Assemblea decide a maggioranza semplice l’esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ovvero per condotta suscettibile di arrecare danno alla associazione e ai suoi principi ispiratori. I Soci possono, in ogni momento, recedere dall’associazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.
11. Organi Sociali
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
12. L’Assemblea
L’Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante mail da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata e mediante avviso pubblicato sulle pagine dedicate all’Associazione nel sito web Le Bloomers almeno 20 giorni prima della data fissata. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto (presenza minima dei 2/3 dei soci) o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione (per quest’ultimo occorre il voto favorevole dei ¾ dei soci). E’ Ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, elegge il Consiglio Direttivo, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo, fissa annualmente l’importo delle quote sociali di adesione, ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo, approva il programma annuale dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega. Le discussioni e le deliberazioni dell’ Assemblea Straordinaria e Ordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.
13. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori od effettivi. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta dai tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività, il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico. Il Consiglio inoltre ammette i nuovi soci ed esclude i soci.
14. Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’Associazione di fronte all’Autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
15. I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da: quote sociali deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari, beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà dell’Associazione, speciali riserve o accantonamenti di somme, ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, contributi da Enti privati che, a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente. Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne pretenderne una quota in caso di recesso.
16. Il bilancio consuntivo
E’ approvato dall’Assemblea ordinaria che deve tenersi entro la data del 30/04 dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, che coincide con il 31/12 di ogni anno.
17. Quote sociali
La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di Euro 200,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. La somma di Euro 200,00 versata da ciascuna socia fondatrice all’atto della costituzione dell’Associazione deve intendersi quale contributo per i costi di costituzione dell’Associazione stessa.
18. Cariche sociali
Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.
19. Modifiche statutarie
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci effettivi su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.
20. Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 dei soci effettivi. In tal caso sarà nominato un liquidatore. Allo scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.
21. Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
Torino, 20 Ottobre 2014